Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Art. 23 — Diniego dell'autorizzazione
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L'autorizzazione non puo' essere rilasciata, oltre che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli, quando:
- a)l'impresa non provi di disporre effettivamente nel territorio della Repubblica dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 20;
- b)il programma di attivita' non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice;
- c)il rappresentante generale non risulti in possesso dei requisiti di idoneita' previsti nell'articolo 15, comma 1, lettera d). Ai fini della valutazione del programma di attivita', il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ISVAP tengono conto del parere delle competenti autorita' di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
