Art. 25 — Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio
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L'impresa che ha la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea e che intenda esercitare nel territorio della Repubblica le attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata, deve essere autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata alle imprese che nello Stato nel quale hanno la sede legale sono autorizzate ad esercitare congiuntamente le predette attivita' e quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Si applica la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2. L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza nel territorio della Repubblica e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 19, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dalla lettera b) del comma 3. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 19, comma 2, ultima parte. L'impresa deve inoltre dare prova:
- a)di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato in cui ha la sede legale, in una delle forme indicate dall'articolo 4 o in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti a quelli indicati nel punto A) della tabella allegata, per i quali richiede l'autorizzazione;
- b)di possedere nel territorio della Repubblica attivita' per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'articolo 49 e di avere depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, una somma, in numerario o in titoli, uguale almeno alla meta' del suddetto importo minimo. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve inoltre:
- a)presentare insieme alla domanda i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 3, dell'articolo 19;
- b)obbligarsi a tenere presso la sede secondaria istituita nel territorio della Repubblica una contabilita' specifica dell'attivita' esercitata nella Repubblica e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati;
- c)obbligarsi a costituire un margine di solvibilita' in conformita' a quanto previsto dagli articoli 48 e seguenti;
- d)presentare un programma dell'attivita' che intende esercitare nel territorio della Repubblica, in conformita' delle disposizioni di cui all'articolo 20;
- e)fornire ogni altro documento che possa ritenersi necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima, in base alla presente legge. Al rappresentante generale si applica la disposizione contenuta nell'articolo 19, comma 4. Per il vincolo delle attivita' depositate a titolo di cauzione ai sensi della lettera b) del comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
