Art. 26 — Diniego dell'autorizzazione
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L'autorizzazione non puo' essere rilasciata, oltre che nei casi indicati dall'articolo 23, quando non sia rispettato dallo Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale il principio di parita' di trattamento o di reciprocita' nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano gia' costituito in tale Stato una sede secondaria.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
