Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 27-bis — Comunicazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e delle acqusizioni di partecipazioni di controllo da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea

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Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione della Comunita' economica europea:

  • a)di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione controllata da un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea;
  • b)di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di quest'ultima impresa, di una partecipazione di controllo in un'impresa di assicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica. 2. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a) del comma 1, la struttura dei rapporti di controllo deve essere specificamente e dettagliatamente indicata nella comunicazione che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia alla Commissione

Testo in vigore dal 31 dicembre 1992 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art27bis · fonte su Normattiva