Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 27 — Estensione dell'autorizzazione ad altri rami

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L'impresa di cui al presente capo, gia' autorizzata all'esercizio di uno o piu' rami indicati nel punto A) della tabella allegata, che intenda estendere la propria attivita' ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella, deve essere autorizzata nelle forme e con le modalita' stabilite dall'articolo 7. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa deve:

  • a)presentare il programma di attivita' relativo ai nuovi rami per i quali l'autorizzazione e' richiesta, redatto in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 20, commi 1 e 2, con gli allegati previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo;
  • b)dimostrare di essere in regola con le disposizioni sul margine di solvibilita' e sulla quota di garanzia. Il programma di attivita' deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13 e dall'ultimo bilancio approvato. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso previsto dall'articolo 14, comma 4.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art27 · fonte su Normattiva