Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 27-quater — Contratti conclusi con imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea

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Le disposizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 114 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applicano a coloro che concludono contratti di assicurazione sulla vita o operazioni di capitalizzazione con imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea, nonche' a coloro che svolgono attivita' di mediazione per la stipulazione di dette assicurazioni o operazioni. 2. La disposizione prevista dall'art. 124 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applica a coloro che concludono contratti di assicurazione sulla vita con imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea

Testo in vigore dal 31 dicembre 1992 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art27quater · fonte su Normattiva