Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 27-ter — Infrazioni al principio di reciprocità

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Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione delle difficolta' incontrate dalle imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso all'attivita' e nell'esercizio della stessa in regime di stabilimento in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione, a richiesta: - di ogni domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa presentata da un'impresa di assicurazione controllata da un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo; - di ogni domanda di autorizzazione all'acquisizione, da parte di quest'ultima impresa, di una partecipazione di controllo in un'impresa di assicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica. Le competenti autorita' nazionali, su decisione della Commissione, non possono concedere le autorizzazioni di cui al comma 2 per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni di cui sopra saranno negate qualora le decisioni della Commissione siano prorogate dal Consiglio della Comunita' economica europea. 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alla creazione di controllate da parte di imprese di assicurazione o loro controllate debitamente autorizzate nella Comunita', ne' all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o controllate in imprese di assicurazione

Testo in vigore dal 31 dicembre 1992 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art27ter · fonte su Normattiva