Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 3 — Definizione dell'unità di conto europea, della congruenza, della localizzazione di attività e del capitale sotto rischio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →

Agli effetti della presente legge si intende per:

  • a)"unita' di conto europea (ECU)" quella definita all'articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunita' europee;
  • b)"congruenza" la rappresentazione degli impegni esigibili in una valuta, con corrispondenti attivita' rappresentate o realizzabili in questa stessa valuta;
  • c)"localizzazione" delle attivita' in un determinato Stato la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di tale Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
  • d)"capitale sotto rischio" il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica del rischio principale.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art3 · fonte su Normattiva