Art. 45 — Riserve tecniche
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Le imprese con sede legale in uno Stato membro della Comunita' economica europea autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica sono tenute a conformarsi alle disposizioni degli articoli 31 e 32 per la costituzione e la copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate al comma 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo aver informato le competenti autorita' di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, puo' adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 42 e 44. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' chiedere la collaborazione delle predette autorita' per l'esecuzione dei provvedimenti adottati.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
