Art. 46 — Margine di solvibilità e quota di garanzia
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Le imprese di cui al presente capo debbono conformarsi alla legislazione dello Stato nel quale hanno la propria sede legale per quanto riguarda il margine di solvibilita' e la quota di garanzia. L'ISVAP richiede periodicamente, alle competenti autorita' di vigilanza degli Stati nei quali si trova la sede legale delle predette imprese, informazioni sullo stato del margine di solvibilita' e della quota di garanzia delle medesime.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
