Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 47 — Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza

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Per le modificazioni del programma di attivita', delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalle imprese di cui al presente capo all'atto della domanda di autorizzazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29 e 40.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art47 · fonte su Normattiva