Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 48 — Riserve tecniche e margine di solvibilità

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Le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea sono tenute a conformarsi, per le operazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana, alle disposizioni degli articoli 31 e 32 relative alla costituzione e alla copertura delle riserve tecniche. Le stesse imprese debbono disporre, per la loro rappresentanza sul territorio della Repubblica, di un margine di solvibilita' costituito secondo le disposizioni dell'articolo 36, comma 2 e successivi, in quanto applicabili. La disposizione del comma 2 non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri della Comunita' economica europea, le quali siano soggette in uno di tali altri Stati membri a vigilanza globale di solvibilita' esercitata dalle competenti autorita' di tale Stato con l'accordo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art48 · fonte su Normattiva