Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 52 — Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni

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Le agevolazioni di cui al comma 1 dell'articolo 51 possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutti gli Stati membri interessati. Le stesse sono operanti dalla data in cui l'autorita' prescelta per il controllo della solvibilita' globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica a questi ultimi di essere disposta ad esercitare tale controllo. Le agevolazioni stesse vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca delle stesse anche da parte di una sola delle autorita' di controllo degli Stati interessati. L'autorita' prescelta per il controllo della solvibilita' globale ha diritto di ottenere dalle altre autorita' di controllo interessate le informazioni necessarie all'esercizio di detto controllo.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art52 · fonte su Normattiva