Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 53 — Calcolo del margine di solvibilità per le imprese fruenti delle agevolazioni

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Le imprese alle quali sono state concesse le agevolazioni di cui al comma 1 dell'articolo 51 debbono calcolare il margine di solvibilita' sulla base dei premi o contributi e dei sinistri relativi alle operazioni effettuate dall'insieme delle loro sedi secondarie costituite negli Stati membri della Comunita' economica europea.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art53 · fonte su Normattiva