Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Art. 53 — Calcolo del margine di solvibilità per le imprese fruenti delle agevolazioni
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Le imprese alle quali sono state concesse le agevolazioni di cui al comma 1 dell'articolo 51 debbono calcolare il margine di solvibilita' sulla base dei premi o contributi e dei sinistri relativi alle operazioni effettuate dall'insieme delle loro sedi secondarie costituite negli Stati membri della Comunita' economica europea.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
