Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Art. 55 — Revoca e decadenza dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica
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L'autorizzazione all'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata rilasciata alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica puo' essere revocata, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando l'impresa:
- a)non soddisfi piu' alle condizioni di accesso previste dal titolo II;
- b)non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 43;
- c)sia gravemente inadempiente alle disposizioni della presente legge, a quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonche' a quelle del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
- d)non si attenga, nell'esercizio della sua attivita', ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione al programma di attivita' o applichi tariffe diverse da quelle approvate;
- e)sia gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive. L'impresa decade dall'autorizzazione quando si ponga volontariamente in liquidazione o venga assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorita' giudiziaria.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
