Art. 57 — Modalità di revoca dell'autorizzazione
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La revoca dell'autorizzazione e' disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private di cui al titolo IX del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. La revoca puo' riguardare tutti i rami esercitati dalla impresa o solo alcuni di essi. Nei casi previsti dall'articolo 56, comma 3, essa deve essere disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa. Prima dell'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione nei confronti di una impresa che abbia la sede legale o una sede secondaria in un altro Stato membro della Comunita' economica europea, devono essere consultate, a cura dell'ISVAP, le competenti autorita' di vigilanza degli Stati interessati. Qualora lo ritenga necessario, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima che sia stata ultimata la consultazione di cui al comma 3, puo' vietare all'impresa, nelle forme e con gli effetti previsti dall'articolo 42, comma 3, l'assunzione di nuovi affari. Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato, comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
