Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 59 — Effetti della revoca dell'autorizzazione

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Fermo quanto previsto dal precedente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto la liquidazione coatta amministrativa delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica e delle rappresentanze delle imprese con sede legale all'estero nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per tutti i rami esercitati ai sensi della presente legge. La liquidazione coatta amministrativa puo' essere disposta anche con lo stesso decreto con il quale e' disposta la revoca. Il provvedimento di liquidazione coatta produce gli effetti di cui agli articoli 83 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP, puo' consentire che l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione o, se si tratta di una impresa con sede legale all'estero, ponga volontariamente in liquidazione la rappresentanza italiana, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati, rispettivamente, alle lettere a), c) e d) dell'articolo 55, comma 1, ed alle lettere b) e c) dell'articolo 56, comma 2. Il Ministro assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministro la pone in liquidazione coatta amministrativa. Le imprese nei cui confronti venga disposta la revoca dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni rami esercitati ai sensi della presente legge debbono, dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, limitare la propria attivita' in tali rami alla gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti. Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni del comma 4, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, puo' disporre la liquidazione coatta dell'impresa stessa o, se si tratta di impresa con sede legale all'estero, della sua rappresentanza italiana.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art59 · fonte su Normattiva