Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →

Nel caso in cui un'impresa deliberi di porsi volontariamente in liquidazione, la nomina dei liquidatori deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al caso di liquidazione volontaria della rappresentanza nel territorio della Repubblica di impresa avente la propria sede all'estero.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art60 · fonte su Normattiva