Art. 61 — Comunicazioni alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea
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Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve dare comunicazione dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione adottati nei confronti di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea nei quali sono autorizzate ad esercitare la loro attivita'. Eguale obbligo di comunicazione sussiste per le decadenze dell'autorizzazione nonche' per i provvedimenti adottati in applicazione degli articoli 58 e 59. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' chiedere alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, nei quali l'impresa e' autorizzata ad operare, di collaborare per l'attuazione delle misure adottate in applicazione dell'articolo 58. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la revoca dell'autorizzazione venga disposta nei confronti di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea, il cui stato di solvibilita' sia controllato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 51.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
