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Il secondo comma dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' sostituito dai seguenti: "La quota predetta e' del 30 per cento, per i rischi assunti nei primi cinque anni di esercizio nel territorio della Repubblica nel ramo vita e, rispettivamente, del 20 per cento nel secondo quinquennio e del 10 per cento in seguito. Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro della Comunita' economica europea la determinazione delle quote di cessione viene fatta tenuto conto di tutti gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato l'assicurazione sulla vita nel territorio dello Stato ove la stessa ha la propria sede legale. A tal fine l'impresa deve produrre un certificato rilasciato dalla competente autorita' di controllo dal quale risultino gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato la predetta assicurazione". La modificazione apportata dal primo comma all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applica ai rischi assunti a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 20 maggio 1993

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art62 · fonte su Normattiva