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La cessione di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, viene fatta verso una corrispondente quota del premio risultante dalla polizza. L'impresa cedente ha diritto di trattenere una quota dei premi da cedere per il rimborso degli oneri effettivi di acquisto, di incasso e di gestione da essa sostenuti. La quota da trattenere agli effetti del comma 1 e' rappresentata dai caricamenti dei premi e da una aliquota delle riserve tecniche corrispondenti alle cessioni di ciascuna impresa. La parte del caricamento dei premi afferente alla provvigione iniziale di acquisto, calcolata secondo le basi tecniche della tariffa, e' trattenuta per intero sul premio di primo anno. Le analoghe trattenute sugli incrementi di premio che maturino negli anni successivi in applicazione di clausole contrattuali verranno effettuate con le modalita' precisate nelle convenzioni di cui al comma 6. Per le polizze stornate nel primo e nel secondo anno di assicurazione le imprese sono tenute a restituire, in proporzione alle aliquote di liquidazione previste agli articoli 96 e 97 del testo unico citato nel comma 1, per l'anno in cui si verifica lo storno, la quota parte del caricamento afferente alle provvigioni di acquisto che corrisponde alle rate di premio non incassate, al netto di una quota del 50 per cento a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute. In ogni caso l'ammontare netto trattenuto dalle imprese sulle polizze stornate non puo' essere superiore all'importo dei premi netti ceduti all'Istituto nazionale delle assicurazioni su dette polizze. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa, con proprio decreto, le modalita' di calcolo della trattenuta da effettuare sui premi ceduti, determinando in particolare, per ogni triennio, l'aliquota di cui al comma 2 in relazione alle condizioni di investimento ed agli oneri di gestione a carico dell'istituto nazionale delle assicurazioni. Apposite convenzioni, stipulate tra l'Istituto e le imprese cedenti e comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ISVAP, regolano l'applicazione delle norme che disciplinano le modalita' della cessione. Fino al termine del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge l'aliquota di cui al comma 2 e' fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni impresa in misura non superiore al 28 per cento dei premi annui. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano sui premi soggetti a cessione a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le trattenute sui premi ceduti anteriormente alla predetta data effettuate dalle imprese a titolo di rimborso degli oneri di acquisto, di incasso e di gestione restano a tutti gli effetti acquisite alle imprese stesse, qualunque sia la misura nella quale sono state operate, purche' non superiore a quella risultante dalla prima applicazione delle disposizioni dei commi precedenti. L'articolo 23, terzo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' sostituito dal seguente: "L'Istituto ha facolta' di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti, dalle imprese. Quando non si avvale di questa facolta', l'Istituto e' tenuto ad adempiere, per le quote cedute, alle stesse prestazioni che saranno riconosciute dalle imprese cedenti sui relativi contratti in applicazione di clausole contrattuali".4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 23 dicembre 1992, n. 515

4

Il D. Lgs. 23 dicembre 1992, n. 515 ha disposto che dal 20 maggio 1993 e' abolito l'obbligo di cui agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli sopra richiamati per i contratti conclusi fino alla predetta data e la relativa attivita' resta attribuita all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - INA S.p.a. titolo di concessione ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Testo in vigore dal 20 maggio 1993 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art63 · fonte su Normattiva