Art. 64 — Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento
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L'ISVAP puo' disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea delle societa', alle quali sia stato richiesto di presentare un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'articolo 43 della presente legge, assistano uno o piu' ispettori del proprio servizio ispettivo per tutto il tempo necessario per l'esecuzione del piano stesso. Il presidente dell'ISVAP, almeno ogni due mesi, riferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attuazione del piano di risanamento o di finanziamento, nonche' sulla situazione generale dell'impresa. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, puo' richiedere che, nel corso della sua attuazione, siano apportate al piano di risanamento o di finanziamento le rettifiche necessarie per il conseguimento degli scopi prefissati, concedendo, ove occorra, una proroga del termine per l'esecuzione del piano stesso.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
