Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 65 — Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi

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Salvo quanto previsto dall'articolo 66, le imprese disciplinate dalla presente legge continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP. Al bilancio, oltre alla relazione tecnica di cui all'articolo 31, comma 3, deve essere allegato un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per le societa' di cui all'articolo 30 che continuano ad esercitare le attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata e per quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e' approvato un apposito prospetto. I libri ed i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi della presente legge e ai sensi dell'articolo 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, possono essere formati da supporti informatici approvati dall'ISVAP e debbono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile. Le imprese di cui al titolo II, capo III, sono tenute all'adempimento di cui al comma 2 relativamente alla situazione del margine di solvibilita' soltanto quando la vigilanza sullo stato della loro solvibilita' e' esercitata, ai sensi dell'articolo 51, dall'ISVAP. Gli enti e le imprese che assumono, in corrispettivo dei contributi riscossi, l'obbligo di corrispondere capitale o rendite con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti sono tenute ad allegare al loro bilancio la relazione tecnica di cui all'articolo 31, comma 3. Se un'impresa che esercita le attivita' contemplate nell'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa che esercita le attivita' di cui alla tabella allegata alla presente legge, l'ISVAP, relativamente ad imprese con sede sociale nel territorio della Repubblica, vigila affinche' accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art65 · fonte su Normattiva