Art. 67 — Annullabilità e risoluzione dei contratti per violazione della presente legge
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I contratti relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nella tabella allegata, stipulati da imprese autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica ai sensi della presente legge, sono annullabili con le modalita' stabilite dall'articolo 129 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, a richiesta del contraente, se gli stessi non vengono regolarmente registrati, gestiti o contabilizzati presso la sede legale, o presso la sede della rappresentanza costituita in Italia, agli effetti della determinazione della misura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita', prescritti dalla presente legge. In caso di annullamento, l'impresa e' tenuta a restituire integralmente i premi incassati. Per i contratti stipulati con imprese che operino in violazione della presente legge o nei cui confronti sia stato stabilito il divieto di assumere nuovi affari si applica l'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
