Art. 7 — Autorizzazione
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Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano esercitare le attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'autorizzazione e' rilasciata, previa istruttoria dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e su parere dello stesso Istituto sul programma di attivita' ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, lettera d), della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della Commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. L'autorizzazione e' efficace per l'intero territorio nazionale. L'autorizzazione e' soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 80 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. L'impresa non puo' iniziare l'attivita' assicurativa prima della pubblicazione del decreto di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
