Art. 70 — Procedura della liquidazione coatta amministrativa
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La liquidazione coatta amministrativa delle imprese disciplinate dalla presente legge si effettua con le modalita' e secondo le norme previste per le imprese di assicurazione sulla vita dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, ferme le competenze attribuite all'ISVAP dall'articolo 4, comma secondo, lettera f), della legge 12 agosto 1982, n. 576.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
