Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 72 — Liquidazione coatta amministrativa di imprese non autorizzate

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitano attivita' assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione. Resta fermo il disposto dell'articolo 67, comma 2, della presente legge.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art72 · fonte su Normattiva