Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Art. 72 — Liquidazione coatta amministrativa di imprese non autorizzate
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Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitano attivita' assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione. Resta fermo il disposto dell'articolo 67, comma 2, della presente legge.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
