Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 73 — Scambio di informazioni e di dati

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L'ISVAP puo' richiedere alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea tutte le informazioni ed i dati che ritenga utili per l'esercizio della vigilanza sulle imprese autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica. L'ISVAP puo' a sua volta fornire alle predette autorita' di vigilanza tutte le informazioni ed i dati relativi alle imprese soggette alla sua vigilanza che operano anche negli Stati delle autorita' richiedenti.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art73 · fonte su Normattiva