Art. 73 — Scambio di informazioni e di dati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →
L'ISVAP puo' richiedere alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea tutte le informazioni ed i dati che ritenga utili per l'esercizio della vigilanza sulle imprese autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica. L'ISVAP puo' a sua volta fornire alle predette autorita' di vigilanza tutte le informazioni ed i dati relativi alle imprese soggette alla sua vigilanza che operano anche negli Stati delle autorita' richiedenti.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
