Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 9 — Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →

Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di societa' per azioni o di societa' cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'articolo 10. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

  • a)copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Lo statuto deve indicare i singoli rami che l'impresa intende esercitare, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione e se intende operare solamente nel territorio della Repubblica o anche all'estero;
  • b)la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile;
  • c)l'elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e delle persone preposte alla direzione generale, almeno un terzo dei quali deve avere svolto, per uno o piu' periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore o di sindaco o di carattere direttivo in societa' o enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale o un fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire;
  • d)il programma dell'attivita' che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'articolo 12 e accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art9 · fonte su Normattiva