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[1]E' istituito e posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale e' chiamato a tutelare la incolumita' delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea.

[2]Il Corpo e' chiamato, inoltre, a contribuire alla preparazione delle forze necessarie alle unita' dell'esercito di campagna ed ai bisogni della difesa territoriale.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art1 · fonte del testo