Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006. 283 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: I vigili sono reclutati mediante pubblico concorso per esame, fra i cittadini italiani iscritti al P. N. F., che abbiano conseguito il compimento superiore (5ª elementare) in una scuola dell'ordine elementare, abbiano assolto agli obblighi di leva, comprovino di esercitare uno dei mestieri che saranno indicati nel regolamento, siano in possesso almeno della patente di primo grado di abilitazione a condurre autoveicoli con motore a scoppio ed abbiano appartenuto per almeno un anno ad un Corpo dei vigili del fuoco con la qualifica dl volontario.
tolto: I partecipanti al concorso, oltre a possedere la idoneita' fisica, non debbono avere una eta' superiore agli anni 25, salvi gli aumenti del limite di eta' previsti dalle disposizioni vigenti. Tale limite, pero', non potra' in nessun caso eccedere gli anni 30.
tolto: Il concorso per il reclutamento dei vigili e' indetto annualmente dal Ministro per l'interno, che stabilisce il numero complessivo dei posti e la relativa ripartizione di essi fra i singoli Corpi, nonche' le sedi degli esami.
tolto: I concorrenti possono indicare le sedi preferite.
tolto: I vincitori dei concorsi vengono nominati allievi vigili ed assegnati all'apposita scuola centrale per un periodo di istruzione, al termine del quale, se riconosciuti idonei, sono nominati vigili dei Corpi dei vigili del fuoco, in base alla graduatoria formata al termine della scuola e secondo l'ordine delle sedi preferite. Ove il posto ottenuto in graduatoria non consenta la nomina nelle sedi preferite, oppure il candidato non abbia indicato le sedi preferite, il Ministro per l'interno decidera', a suo insindacabile giudizio, in quale sede dovra' avvenire la nomina.
tolto: Gli allievi vigili non riconosciuti idonei sono ammessi a ripetere il successivo corso d'istruzione, dopo il quale, se ancora non riconosciuti idonei, vengono esonerati dal servizio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art15 · fonte del testo