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[1]Il Ministero dell'interno:
- a)da' le direttive generali per la prevenzione e l'estinzione degli incendi e per i soccorsi tecnici in genere;
- b)impartisce le istruzioni di massima per l'acquisto ed il collaudo dei materiali, tenendo presenti i criteri della unificazione;
- c)compie gli studi e decide sulle questioni tecniche ed organizzative di indole generale;
- d)stabilisce, su proposta dei comandanti dei Corpi dei vigili del fuoco, quali industrie, stabilimenti, depositi e simili, debbono avere servizio proprio di prevenzione e di estinzione incendi, la misura minima (personale e materiale) di detto servizio, nonche' le caratteristiche degli impianti e dei materiali;
- e)provvede all'esame sperimentale e tecnico, nei riguardi della prevenzione incendi, dei materiali da costruzione, macchinari, apparecchi e prodotti in genere;
- f)sorveglia l'andamento di ciascun Corpo dei vigili del fuoco.
[2]Le attribuzioni di cui alle lettere a), c) ed e) sono svolte dal Ministero dell'interno anche nei confronti delle ditte che debbono avere un proprio servizio antincendi, nonche' degli Enti e privati che abbiano costituito formazioni del genere a proprio esclusivo servizio.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006
