[1]Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera provincia, dal Corpo dei vigili del fuoco.

[2]Nessun altro pubblico servizio antincendi o similare e' ammesso. Sono ammesse soltanto le formazioni del genere costituite obbligatoriamente da ditte ai sensi dell'articolo 28, lettera d), nonche' quelle costituite da ditte esercenti stabilimenti industriali, obbligate per legge ad organizzare i servizi di protezione antiaerea.

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

Testo vigente dal 9 ottobre 2010

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1942 al 9 ottobre 2010. 14 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Nulla e' innovato per le formazioni del genere dipendenti dalle Forze armate dello Statoaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art22 · fonte del testo