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[1]E' istituita, come ripartizione organica del Ministero dell'interno, la Direzione generale dei servizi antincendi.

[2]Per tali servizi sono istituiti appositi ruoli di personale statale, il cui organico e' stabilito nella annessa tabella B.

[3]Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella stessa saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per la guerra e per le finanze, da emanarsi a' termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art3 · fonte del testo