Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006. 65 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ciascun Corpo dei vigili del fuoco e' fornito, nel capoluogo, del materiale per estinzione di incendi e per soccorsi tecnici in genere, delle officine, dei magazzini di deposito e di rifornimento, nonche' di quanto altro e' necessario al buon funzionamento del servizio.
tolto: I distaccamenti ed i posti di vigilanza sono muniti del materiale occorrente per l'estinzione degli incendi e per i soccorsi tecnici in genere.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art34 · fonte del testo