Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Ciascun Corpo dei vigili del fuoco e' fornito, nel capoluogo, del materiale per estinzione di incendi e per soccorsi tecnici in genere, delle officine, dei magazzini di deposito e di rifornimento, nonche' di quanto altro e' necessario al buon funzionamento del servizio.

[2]I distaccamenti ed i posti di vigilanza sono muniti del materiale occorrente per l'estinzione degli incendi e per i soccorsi tecnici in genere.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art34 · fonte del testo