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[1]Ciascun Corpo dei vigili del fuoco e' fornito, nel capoluogo, del materiale per estinzione di incendi e per soccorsi tecnici in genere, delle officine, dei magazzini di deposito e di rifornimento, nonche' di quanto altro e' necessario al buon funzionamento del servizio.
[2]I distaccamenti ed i posti di vigilanza sono muniti del materiale occorrente per l'estinzione degli incendi e per i soccorsi tecnici in genere.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006
