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[1]La Cassa sovvenzioni antincendi e' retta da un Consiglio di amministrazione presieduto dal direttore generale dei servizi antincendi o da chi ne fa le veci e composto:
- a)del comandante delle Scuole;
- b)di due funzionari amministrativi del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 7°;
- c)di un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale dei servizi della finanza locale);
- d)di un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 7°;
[2]I consiglieri di cui alle lettere b, c) e d) sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
[3]L'ufficio di segretario del Consiglio e' disimpegnato da un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno, in servizio alla Direzione generale dei servizi antincendi.
[4]Le attribuzioni di detto Consiglio saranno stabilite nel regolamento. Le sue deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministro per l'interno.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006
