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[1]La Cassa sovvenzioni antincendi e' retta da un Consiglio di amministrazione presieduto dal direttore generale dei servizi antincendi o da chi ne fa le veci e composto:

  • a)del comandante delle Scuole;
  • b)di due funzionari amministrativi del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 7°;
  • c)di un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale dei servizi della finanza locale);
  • d)di un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 7°;

[2]I consiglieri di cui alle lettere b, c) e d) sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

[3]L'ufficio di segretario del Consiglio e' disimpegnato da un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno, in servizio alla Direzione generale dei servizi antincendi.

[4]Le attribuzioni di detto Consiglio saranno stabilite nel regolamento. Le sue deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministro per l'interno.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art36 · fonte del testo