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[1]Il bilancio preventivo ed il conto del Corpo dei vigili del fuoco sono sottoposti al visto del Prefetto ed all'approvazione del Ministro per l'interno.

[2]Il servizio di tesoreria dei Corpi dei vigili del fuoco e' affidato, a scelta del Ministro per l'interno, ad una delle aziende di credito indicate nell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art42 · fonte del testo