Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006. 257 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Gli elenchi dei canoni consolidati e quelli dei contributi aggiuntivi di cui all'articolo precedente sono formati dai Prefetti entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono e comunicati, non piu' tardi del 30 settembre, ai Comuni debitori, per lo stanziamento in bilancio, nonche' agli esattori delle imposte.
tolto: Il pagamento delle somme indicate negli elenchi dei canoni consolidati e dei contributi aggiuntivi e' disposto dai Comuni a rate bimestrali anticipate rispettivamente in favore dei Corpi dei vigili del fuoco e della Cassa sovvenzioni antincendi.
tolto: Quando il pagamento non si effettui esattamente alla scadenza provvede di ufficio il Prefetto.
tolto: Gli esattori delle imposte, anche se non siano tesorieri comunali, hanno l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, i mandati di pagamento emessi dai Comuni o dai Prefetti a favore dei Corpi dei vigili del fuoco e della Cassa sovvenzioni antincendi, col diritto di percepire, a carico dei Comuni, l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.
tolto: Detto obbligo e' subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo totale dei proventi comunali, riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare, in base ai ruoli ed alle liste di carico gia' consegnati all'esattore.
tolto: Gli esattori o esattori tesorieri che ritardino l'esecuzione dell'ordine di pagamento, sono soggetti alle sanzioni previste nelle leggi, regolamenti e capitolati normali sulla riscossione delle imposte dirette.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art46 · fonte del testo