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[1]Gli elenchi dei canoni consolidati e quelli dei contributi aggiuntivi di cui all'articolo precedente sono formati dai Prefetti entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono e comunicati, non piu' tardi del 30 settembre, ai Comuni debitori, per lo stanziamento in bilancio, nonche' agli esattori delle imposte.

[2]Il pagamento delle somme indicate negli elenchi dei canoni consolidati e dei contributi aggiuntivi e' disposto dai Comuni a rate bimestrali anticipate rispettivamente in favore dei Corpi dei vigili del fuoco e della Cassa sovvenzioni antincendi.

[3]Quando il pagamento non si effettui esattamente alla scadenza provvede di ufficio il Prefetto.

[4]Gli esattori delle imposte, anche se non siano tesorieri comunali, hanno l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, i mandati di pagamento emessi dai Comuni o dai Prefetti a favore dei Corpi dei vigili del fuoco e della Cassa sovvenzioni antincendi, col diritto di percepire, a carico dei Comuni, l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

[5]Detto obbligo e' subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo totale dei proventi comunali, riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare, in base ai ruoli ed alle liste di carico gia' consegnati all'esattore.

[6]Gli esattori o esattori tesorieri che ritardino l'esecuzione dell'ordine di pagamento, sono soggetti alle sanzioni previste nelle leggi, regolamenti e capitolati normali sulla riscossione delle imposte dirette.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art46 · fonte del testo