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[1]I Corpi dei vigili del fuoco predispongono, fin dal tempo di pace, i progetti di mobilitazione, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

[2]Tali progetti devono essere sottoposti al visto del Prefetto ed all'approvazione dei Ministri per l'interno e per la guerra.

[3]In caso di emergenza, saranno emanate particolari disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio antincendi.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art47 · fonte del testo