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Il Ministro per l'interno, d'intesa con gli altri Ministri interessati, stabilisce, fin dal tempo di pace, le predisposizioni da adottarsi dai Corpi dei vigili del fuoco per il conseguimento dei loro scopi per il tempo di guerra, anche ai fini della protezione antiaerea.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006
