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[1]I Corpi dei vigili del fuoco sono' distinti in cinque categorie come dall'annessa tabella C.
[2]Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella stessa saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per la guerra e per le finanze, da emanarsi ai termini dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006
