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[1]I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui all'articolo 50 e disposte le promozioni eventualmente conferibili ai sensi della presente legge, resteranno disponibili nei singoli gradi, potranno essere coperti mediante:
- a)concorso per titoli fra i dipendenti statali di gruppo A, provvisti del titolo di studio di cui all'articolo 9, che rivestano nel ruolo di appartenenza il grado pari od immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso, che abbiano conseguito la nomina ad ufficiale delle Forze armate dello Stato, se trattasi di impiegati civili, e che siano in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica al servizio antincendi;
- b)concorso per titoli ed esami, limitatamente al grado iniziale, fra gli ufficiali avventizi dei vigili del fuoco e fra i funzionari non di ruolo dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, aventi anche la qualifica di ufficiale dei vigili del fuoco (incaricato o volontario); che siano forniti oltre che degli altri requisiti, prescindendo dal requisito dell'eta' e della qualifica di ufficiale delle Forze armate dello Stato, del titolo di studio di cui all'articolo 9, prestino servizio continuativo da almeno sei mesi alla data del bando di concorso e siano in possesso della necessaria attitudine fisica.
[2]L'attitudine fisica di cui alle lettere a) e b) verra' accertata dalla stessa Commissione e con le modalita', previste dall'articolo 9, 4° e 5° colma.
[3]L'attitudine tecnica di cui alla lettera a) verra' accertata dalla Commissione di cui all'articolo 54.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006
