Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006. 359 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: I posti di sottufficiale, vigile scelto e vigile permanente, nella prima attuazione dei ruoli dei singoli Corpi dei vigili del fuoco, possono essere conferiti, sempreche' gli interessati abbiano assolto agli obblighi di leva e siano in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica, mediante:
tolto: a) inquadramento, col grado attuale e nell'ordine di anzianita' nel grado medesimo, dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti che prestavano servizio nelle rispettive provincie all'atto della entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII n. 333.
tolto: Nel grado di vigile puo' essere inquadrato anche il personale assunto in base ai regolamenti locali successivamente all'entrata in vigore del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, e che siano in servizio da almeno un anno.
tolto: b) inquadramento, col grado attuale e nell'ordine di anzianita' nel grado medesimo, dei dipendenti di ruolo dalle Amministrazioni comunali incaricati delle funzioni di sottufficiali, vigili scelti e vigili;
tolto: c) inquadramento, nel grado di vigile, dei vigili e degli specialisti avventizi che contino almeno tre mesi di servizio continuativo e siano forniti dei prescritti requisiti, prescindendo da quello dell'eta', e del titolo di studio di cui all'articolo 15;
tolto: d) inquadramento, nel grado di vigile, dei vigili volontari che contino almeno cinque anni di servizio, o almeno 5 mesi se trattasi di servizio continuativo, e siano forniti dei prescritti requisiti, prescindendo da quello dell'eta', e del titolo di studio di cui all'articolo 16. Potranno essere inquadrati nel grado attuale i volontari appartenenti ai Corpi dei capoluoghi di provincia che all'atto dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, erano organizzati esclusivamente o prevalentemente con personale volontario, purche', in seguito ad esame fisico-tecnico, ottengano la piena idoneita' a conservare il grado rivestito.
tolto: I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo, resteranno disponibili nei singoli gradi potranno essere coperti mediante concorso per titoli fra i sottufficiali e militi delle Forze armate dello Stato in servizio continuativo, in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica al servizio antincendi e che rivestano grado equiparato od immediatamente inferiore a quello cui appartengono i posti messi a concorso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art56 · fonte del testo