Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 novembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 1961 al 25 novembre 1973. 350 parole tolte, 9 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Nella prima attuazione della presente legge potranno essere inquadrati nel ruolo tecnico transitorio gli ufficiali di ruolo dei soppressi corpi comunali dei pompieri, sia permanenti che incaricati, che fossero provvisti almeno di licenza di scuola media di secondo grado e fossero in servizio di ruolo da almeno un anno alla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333.

tolto: Potranno essere inquadrati, nei limiti dei rispettivi posti di organico, nel grado 9° quelli che abbiano almeno 20 anni di servizio di ruolo, nel grado 10° quelli che abbiano almeno 7 anni di servizio di ruolo e nel grado 11° quelli che abbiano almeno un anno di servizio di ruolo.

tolto: Il collocamento in ciascun grado e' effettuato secondo l'anzianita' di servizio.

tolto: Valgono inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 50. I posti disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui ai commi precedenti, e quelli che si rendessero disponibili nel ruolo tecnico transitorio (gruppo B), tenuto anche conto del disposto dell'articolo 108 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, entro il 31 dicembre 1941-XX, potranno essere coperti, limitatamente al grado 11°, mediante concorso per titoli ed esami fra gli ufficiali non di ruolo dei soppressi corpi pompieri che abbiano esercitato per oltre un anno, all'entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, le funzioni di comandante o di vice comandante di un Corpo provinciale, e che siano in possesso di tutti gli altri requisiti per l'inquadramento.

tolto: Al personale del ruolo tecnico transitorio che esercita le funzioni di ufficiale permanente sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 4, comma 3°, 10, comma 1°, 11 e 21, comma 1°, rimanendo fissate per tale personale le indennita' di cui all'articolo 10, comma 2°, nelle misure seguenti:

tolto: Ufficiale di 3ª classe, lire 1.850 di cui pensionabili lire 700;

tolto: Ufficiale di 4ª classe, lire 1.650 di cui pensionabili lire 600;

tolto: Ufficiale di 5ª classe, lire 1.350 di cui pensionabili lire 500;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Ufficiale di 6ª classe, lire 1.150 di cui pensionabili lire 400.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art52 · fonte del testo