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[1]Nella prima attuazione della presente legge potranno essere inquadrati nel ruolo tecnico transitorio gli ufficiali di ruolo dei soppressi corpi comunali dei pompieri, sia permanenti che incaricati, che fossero provvisti almeno di licenza di scuola media di secondo grado e fossero in servizio di ruolo da almeno un anno alla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333.

[2]Potranno essere inquadrati, nei limiti dei rispettivi posti di organico, nel grado 9° quelli che abbiano almeno 20 anni di servizio di ruolo, nel grado 10° quelli che abbiano almeno 7 anni di servizio di ruolo e nel grado 11° quelli che abbiano almeno un anno di servizio di ruolo.

[3]Il collocamento in ciascun grado e' effettuato secondo l'anzianita' di servizio.

[4]Valgono inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 50. I posti disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui ai commi precedenti, e quelli che si rendessero disponibili nel ruolo tecnico transitorio (gruppo B), tenuto anche conto del disposto dell'articolo 108 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, entro il 31 dicembre 1941-XX, potranno essere coperti, limitatamente al grado 11°, mediante concorso per titoli ed esami fra gli ufficiali non di ruolo dei soppressi corpi pompieri che abbiano esercitato per oltre un anno, all'entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, le funzioni di comandante o di vice comandante di un Corpo provinciale, e che siano in possesso di tutti gli altri requisiti per l'inquadramento.

[5]Al personale del ruolo tecnico transitorio che esercita le funzioni di ufficiale permanente sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 4, comma 3°, 10, comma 1°, 11 e 21, comma 1°, rimanendo fissate per tale personale le indennita' di cui all'articolo 10, comma 2°, nelle misure seguenti:

[6]Ufficiale di 3ª classe, lire 1.850 di cui pensionabili lire 700;

[7]Ufficiale di 4ª classe, lire 1.650 di cui pensionabili lire 600;

[8]Ufficiale di 5ª classe, lire 1.350 di cui pensionabili lire 500;

[9]Ufficiale di 6ª classe, lire 1.150 di cui pensionabili lire 400. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 ottobre 1961, n. 1169

8

La L. 31 ottobre 1961, n. 1169, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Per il personale della carriera di concetto, l'indennita' di servizio speciale antincendi, prevista per il personale del soppresso ruolo transitorio dall'articolo 52 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e' stabilita nelle seguenti misure annue lorde: Celibi Ammogliati Coadiutori principali.................. L. 125.000 L. 210.000 Primi coadiutori....................... " 105.000 " 190.000 Coadiutori............................. " 95.000 " 170.000 Coadiutori aggiunti e vice coadiutori.. " 80.000 " 150.000"

Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 25 novembre 1973

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1942 al 2 dicembre 1961.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 ottobre 1961, n. 1169

    La L. 31 ottobre 1961, n. 1169, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Per il personale della carriera di concetto, l'indennita' di servizio speciale antincendi, prevista per il personale del soppresso ruolo transitorio dall'articolo 52 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e' stabilita nelle seguenti misure annue lorde: Celibi Ammogliati Coadiutori principali.................. L. 125.000 L. 210.000 Primi coadiutori....................... " 105.000 " 190.000 Coadiutori............................. " 95.000 " 170.000 Coadiutori aggiunti e vice coadiutori.. " 80.000 " 150.000"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art52 · fonte del testo