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[1]I concorsi di cui agli articoli 51 e 52, comma 5°, saranno giudicati da apposita Commissione nominata dal Ministro per l'interno e saranno espletati con le modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno e riportate nel relativo bando.

[2]I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma sono nominati nell'ordine risultante dalle graduatorie formate dalla Commissione giudicatrice.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art54 · fonte del testo