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[1]L'attribuzione del grado al personale da nominare nei ruoli dei Corpi dei vigili del fuoco, ai termini delle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 56 e' fatta dal Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 31 ed e' approvata dal Prefetto.
[2]Il concorso di cui all'ultimo comma dell'articolo 56 e' indetto dal Ministro per l'interno, che stabilisce, per ciascun grado, il numero complessivo dei posti e la relativa ripartizione fra i singoli Corpi dei vigili del fuoco.
[3]La Commissione giudicatrice sara' nominata dal Ministro per l'interno. Il concorso sara' espletato con le modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno e riportate nel relativo bando.
[4]L'attitudine fisica verra' accertata dalla stessa Commissione e con le modalita' previste dall'articolo 9, 4° e 5° comma. L'attitudine tecnica verra' accertata dalla Commissione giudicatrice di cui al precedente comma.
[5]I concorrenti possono indicare le sedi preferite.
[6]La nomina e' fatta dai Consigli di amministrazione dei Corpi dei vigili del fuoco nell'ordine risultante dalla graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice e secondo l'ordine delle sedi preferite. Ove il posto ottenuto in graduatoria non consenta la nomina nelle sedi preferite, il Ministro per l'interno decidera', a suo insindacabile giudizio, in quale sede dovra' avvenire la nomina.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006
