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[1]L'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo per stipendio, supplemento di servizio attivo ed indennita' di servizio speciale di cui il personale ufficiali, sia permanente che incaricato, risultava organicamente fornito presso i Corpi ai quali apparteneva rispetto a quello complessivamente annesso, ai medesimi titoli, al grado conferito in sede di inquadramento, e' conservato a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti di competenze a qualsiasi titolo.

[2]Tale assegno personale e' considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza soltanto per la parte che deriva da differenza di assegni pensionabili.

[3]Agli ufficiali permanenti che, all'atto dell'inquadramento, godevano dell'alloggio gratuito per espressa norma dei regolamenti organici comunali, verra' corrisposto, a carico della Cassa sovvenzioni antincendi, per i periodi nei quali non possano usufruire dell'alloggio in natura, un compenso straordinario uguale all'indennita' di alloggio prevista per gli ufficiali di pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art58 · fonte del testo